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  Informazioni a cura di "UIL Veglie" -  Martedì 11 Gennaio 2011

 

UILVEGLIE

IL SINDACATO DEI CITTADINI

Sede di Veglie

Via Santo Spirito, 33

tel. 0832/969686

 

UILINFORMA
Assistenza - Previdenza - Infortunistica
 

NUOVO IMPORTO DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ INAIL

Dal 1° luglio 2010 è stato rivalutato l’importo dell’assegno di incollocabilità Inail.

L’importo dell’assegno è di € 235,51. Tale assegno viene corrisposto dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) agli invalidi del lavoro che non
possono essere collocati in qualsiasi settore lavorativo, a coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% (legge 248/76), per gli eventi denunciati prima del gennaio 2007 e coloro che presentavano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% a causa di infortunio verificatosi o malattia denunciata dal gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).

 

 

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, maggiormente lavoratori a progetto, possono consultare telematicamente, sul sito www.inps.it, la propria posizione assicurativa.

 

 

DIPENDENTI P.A. TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICATI DI MALATTIA

Con circolare del 28 settembre 2010 il Dipartimento Funzione Pubblica torna a occuparsi della trasmissione telematica dei certificati di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione tecnica incaricata di procedere al collaudo generale del periodo luglio-settembre 2010 ha rilevato che esistono delle difficoltà di tipo organizzativo, che richiederanno una fase di monitoraggio del sistema.

 

 

ENPALS

L’Enpals con la circolare n° 12 del 6 ottobre scorso, modifica le disposizioni in materia di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini. Lo scorso 23 luglio lo stesso Ente aveva dato alcune indicazioni che sono state sostituite e integrate da quest’ultima circolare. Le precisazioni contenute nella nuova circolare riguardano esclusivamente il rinnovo dell’opzione per il mantenimento in servizio. Questo può essere effettuato anche oltre la data del 30 giugno
2012, fermo restando il non superamento del limite dei 47 anni di età per le donne e 52 anni per gli uomini.

 

 

NUOVE FUNZIONI ALL’INAIL

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazione del D.L. 78/2010, attribuisce all’INAIL le funzioni svolte in passato da parte dell’ISPESL e dall’IPSEMA.

 

 

LA MANOVRA ANTICRISI E LE PENSIONI; prime indicazioni sulla legge 122/2010

Le novità in materia previdenziale introdotte dalla legge 122/2010, assumono carattere operativo con la Circolare emanata dall’Inps lo scorso 24 settembre.

Ricordiamo che la norma ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, le modifiche alle disposizioni in materia di ricongiunzione e trasferimento della contribuzione, i Fondi speciali di previdenza, le nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la facoltà per i pensionati di dilazionare determinati versamenti e infine le nuove disposizioni in materia di invalidità civile.

 

 

LEGGE N° 183 DEL 04/11/2010 “Collegato Lavoro”; impugnare il licenziamento

L’art. 32 del testo prevede che il licenziamento debba essere impugnato entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione scritta, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale. Il termine è perentorio; in assenza si ha la decadenza dal diritto all’impugnazione. Inoltre l’impugnazione ha inefficacia nel caso in cui, nel successivo termine di 270 gg., non venga depositato il ricorso presso il Tribunale o non venga comunicata, alla controparte, la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. Nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato vengano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo per il relativo espletamento, è necessario, a pena di decadenza, depositare il ricorso presso il Tribunale entro 60 gg.- Le disposizioni si applicano ai casi d’invalidità del licenziamento, alle questioni relative alla qualificazioni del rapporto di lavoro (es. dipendente piuttosto che co.co.pro. o altra forma contrattuale), nonché ai contratti di lavoro a termine.

 

 

CIRCOLARE INPS N° 150 DEL 25/11/2010; minimale applicata nel calcolo ds/agr.

Allo scopo di far fronte ad un contenzioso in aumento sia a livello amministrativo che giudiziario in materia di retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso, si forniscono le seguenti precisazioni e richiami normativi.

Fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell’anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall’art. 7, della legge 638/1983 in virtù di quanto disposto dal c.5 del medesimo articolo.

Nell’anno 2007 il minimale in questione è pari a € 36,86, come richiamato dalla circolare n. 52 del 6/3/2007 al paragrafo 6), e non deve trarre in inganno la definizione del minimale riportata alla fine del medesimo paragrafo (€ 6,37 oraria, equivalente a 41,43 x 6/39) che deve essere intesa esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano il part-time orizzontale.

Soltanto a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l’anno 2008 è € 42,14 anziché € 37,49).

Si precisa che tale interpretazione della legge, sostenuta dal Coordinamento generale legale dell’Istituto, è avallata da un parere rilasciato in merito dal Ministero del Lavoro nel quale è stata anche ribadita l’impossibilità di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante 2008.

 

 

INVALIDITA’ CIVILE; accertamenti sanitari per i soggetti affetti da sindrome di DOWN

Con riferimento alle Linee guida operative predisposte dal Coordinamento Generale Medico Legale in materia di invalidità civile, si precisa che, nei confronti dei soggetti affetti da Sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari. In tali contingenze, anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da
qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

 

Uilveglie, 11 gennaio 2011



 

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