L'Appuntato aveva cocaina per uso personale Licenziato dalla Finanza ma non è spacciatore Il licenziamento di Giuseppe Calcagnile dal corpo della Guardia di finanza non ha alcun legame con l’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto
VEGLIE - Il licenziamento di Giuseppe Calcagnile dal corpo della Guardia di finanza non ha alcun legame con l’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto. A ribadirlo sono i legali del 47enne, gli avvocati Luigi Spedicato e Salvatore De Mitri. La perdita del grado e la rimozione dal servizio, spiegano gli avvocati, è dovuto a un «procedimento disciplinare interno alla stessa amministrazione, avviato prima dell’operazione "The Tower", con la quale nulla vi è da collegare». «Il nostro cliente - proseguono Spedicato e De Mitri - è stato colpito dal provvedimento espulsivo soltanto perché assuntore di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e non perché spacciatore». L’ipotesi dello spaccio, peraltro, era stata esclusa dal Tribunale del Riesame, nel momento in cui i giudici si sono trovati a valutare la richiesta di revoca degli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto Calcagnile. Una richiesta accolta in pieno, perché - come scrissero i giudici nel giugno scorso - «non emergono gravi indizi in ordine alla circostanza che il Calcagnile, dopo aver acquistato la sostanza stupefacente, destinasse la stessa ad ulteriori successive cessioni. Ciò non lo si evince né dal dato ponderale (non risultando che il Calcagnile acquistasse più di una singola dose in ciascuna delle occasioni oggetto di contestazione), né dalle modalità di confezionamento, né da qualsiasi altro genere di circostanze. A ciò si deve aggiungere che - argomentava ancora il Riesame - pur essendo stata sottoposta ad intercettazione l’utenza telefonica dell’indagato, non è mai risultato che questi, in occasione di ciascuno degli episodi di acquisto di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, venisse contattato da potenziali acquirenti della stessa sostanza stupefacente o anche che egli contattasse alcuno cui cedere lo stupefacente. Né, d’altra parte, dalle conversazioni fra il Calcagnile ed i suoi interlocutori è mai emerso un qualche spunto da cui si potesse desumere che egli destinasse o intendesse destinare alla successiva cessione a terzi la sostanza che acquistava. In conclusione - si legge al termine dell’ordinanza di scarcerazione - non emergono sufficienti elementi indiziari che consentano di affermare in termini di elevata probabilità che il Calcagnile destinasse ad un uso non esclusivamente personale la sostanza stupefacente che si procurava».
«Il finanziere usava cocaina non spacciava»
VEGLIE - La perdita del grado e la rimozione dal servizio di Giuseppe Calcagnile dal corpo della Guardia di Finanza è da imputarsi esclusivamente al fatto che lui fosse un «assuntore di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, e non perché spacciatore». E quanto specificano i legali di Calcagnile, gli avvocati Luigi Spedicato e Salvatore De Mitri, che spiegano: «A ciò si aggiunga che attualmente il signor Calcagnile è un uomo libero. Il Tribunale di Lecce, sezione del Riesame, in grado di appello, ha emesso un’ordinanza con cui accoglieva l’atto di appello proposto nell’interesse del Calcagnile avverso l’ordinanza del gip Vincenzo Brancato, emessa il 20/05/2013 (con la quale per Calcagnile furono disposti gli arresti domiciliari, ndr), con la seguente motivazione: "L’appello è fondato e merita accoglimento. Per ciascuna delle fattispecie oggetto di contestazione non emergono gravi indizi in ordine alla circostanza che il Calcagnile, dopo aver acquistato la sostanza stupefacente, destinasse la stessa ad ulteriori successive cessioni. Ciò non lo si evince né dal dato ponderale (non risultando che il Calcagnile acquistasse più di una singola dose in ciascuna delle occasioni oggetto di contestazione), né dalle modalità di confezionamento, né da qualsiasi altro genere di circostanze. A ciò si deve aggiungere che, pur essendo stato sottoposta ad intercettazione l’utenza telefonica dell’indagato, non è mai risultato che questi, in occasione di ciascuno degli episodi di acquisto di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, venisse contattato da potenziali acquirenti della stessa sostanza stupefacente o anche che egli contattasse alcuno cui cedere lo stupefacente. Né, d’altra parte, dalle conversazioni fra il Calcagnile e i suoi interlocutori ò mai emerso un qualche spunto da cui si potesse desumere che egli destinasse o intendesse destinare alla successiva cessione a terzi la sostanza che acquistava. In conclusione, non emergono sufficienti elementi indiziari che consentano di affermare in termini di elevata probabilità che il Calcagnile destinasse ad un uso non esclusivamente personale la sostanza stupefacente che si procurava. Per questo motivo, il Tribunale del Riesame annulla l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari"».
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