da
"Dania"
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Mercoledì 18 Settembre 2002
Progetto
Legge n.388
LAVORARE
INSIEME, UN'UTOPIA?
Spero
di aver letto bene: il canalone non si farà. Un insuccesso? Di chi, visto
che nessuno credeva veramente in quest’opera? Più che del fallimento di
un’idea, direi si possa parlare di un traguardo all’opposto, cioè del
riposizionamento sulla linea di partenza dove, finalmente collaborando,
maggioranza e opposizione inizieranno a studiare nuovi progetti per la
realizzazione di lavori preventivi, atti a salvaguardare il paese da
possibili inondazioni. Stavolta, nella soddisfazione generale dei
cittadini Vegliesi.
Collaborazione,
un termine, raro e astruso questo, in campo politico, dove è assai più
facile trovarne altri, quali competizione, critica, scontro.
Eppure
a Veglie l’esigenza di collaborazione aleggia tacitamente, in modo
particolare quando entrano in campo le problematiche della gioventù. Lo
testimoniano tanti interventi, apparentemente scollegati fra loro, apparsi
qua e là in tempi diversi. Ne traggo alcuni dalla personale memoria:
Nei
discorsi inerenti alla loro campagna elettorale, i piccoli che tendono a
far parte del consiglio comunale ragazzi, promettono, fra le tante cose,
il loro interessamento per far riapparire a Veglie una sala
cinematografica, possibilmente multifunzionale.
do-re-mi-fa,
su Veglieonline, chiamando a raccolta i musicisti vegliesi, sogna e
sollecita la creazione di un luogo ove poter far teatro o allestire
un musical.
Claudio
Penna auspica un luogo dove i ragazzi possano dar sfogo alla loro voglia
di far musica, passando dai rudimentali e assordanti tamburi a strumenti
più sofisticati.
Su
Controvoci, Don Michele Arcangelo Martina sussurra la necessità di
ripristinare il campo della pallavolo.
Nicola
Gennachi su Veglieonline e Fernando Leardi su Veglienews intervengono per
sollecitare l’interesse delle autorità comunali sulle vicissitudini
della squadra di Basket, con un’attenzione particolare verso i piccoli
del Minibasket.
Giovanni
D’Elia auspica la riapertura dei liberi campetti sportivi di proprietà
comunale, che risultano essere provvidenziali per il gioco ed il
rilassamento dei ragazzi.
In
ognuno di questi interventi gli autori fanno riferimento, non al proprio
figlio, o ai ragazzi di un particolare gruppo di appartenenza, ma a tutta,
proprio tutta, la gioventù di Veglie. E allora vien da pensare: se per la
realizzazione di queste buone idee, queste esigenze, che sono molte di più
di quelle elencate e che singolarmente corrono il rischio di rimanere
lettera morta, venisse stipulato un patto di collaborazione?
Proprio
il 16 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato, con 404 voti a
favore, 19 contrari e 14 astenuti, il disegno di legge n. 388 che
riconosce e incentiva la funzione sociale dell’Oratorio parrocchiale.
Interpellato
sull’argomento, Don Gino Rigoldi, Cappellano dell’Istituto Penale per
minorenni Cesare Beccaria di Milano, che di problematiche giovanili ne sa
qualcosa, così si esprime:
“Se
si pensa di mantenere quello che c’è adesso, questi non saranno soldi
spesi bene. Spero che invece si portino negli oratori professionalità in
grado di educare i preti a lavorare insieme ai laici. E che si tenti di
progettare percorsi educativi moderni che servano a far tornare i giovani.
Perché oggi gli oratori sono vuoti”. (Corriere della Sera 17 luglio
02).
Sembra
tutto possa volgersi al caso nostro.
Cogliere
al volo questa opportunità non appena sarà resa efficace, con tutti i
vantaggi (anche economici) che potrà comportare, per far sorgere a Veglie
un moderno oratorio/centro giovanile – pilota - gestito da sacerdoti e
laici in collaborazione, con l’unanime intento di dare buone opportunità
alla gioventù, sarebbe una cattiva o impossibile idea? Un’utopia,
appunto? Cominciamo a pensarci…!
Dania
Progetto
Legge n.388
(segnalato da Dania)
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XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 388
--------------------------------------------------------------------------------
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
1.
In ottemperanza ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8
novembre 2000, n.328, lo Stato riconosce la funzione educativa e sociale
svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di
soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla
promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei
minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.
2. Le disposizioni della
presente legge sono finalizzate a favorire l'aggregazione sociale, la
crescita e la formazione professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità
residenti nel territorio nazionale.
3.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le regioni possono
stipulare apposite convenzioni con le diocesi alle quali affidare, per il
tramite degli oratori parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e
formativi, da esercitare ai sensi dell'articolo 2 e dei piani approvati ai
sensi dell'articolo 4.
Art.
2.
1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e
del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
nell'ambito delle rispettive competenze, il ruolo della parrocchia quale
soggetto promotore per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi
da attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello sport,
alla promozione di attività culturali nel tempo libero, al contrasto
dell'emarginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito
minorile.
Art.
3.
1. Le regioni si impegnano, attraverso protocolli d'intesa stipulati con
le diocesi, a realizzare programmi ed azioni per il sostegno e la
valorizzazione degli oratori parrocchiali, ai sensi delle finalità
stabilite dalla presente legge.
Art.
4.
1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle
attività indicate all'articolo 2 della presente legge, ai sensi del comma
6 dell'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il piano di cui al comma 1 individua:
a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi
scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui
alla lettera a);
c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e
sociale;
d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in
relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio
parrocchiale.
Art. 5.
1.
Le regioni, ai fini della redazione dei piani di cui all'articolo 4, si
avvalgono della collaborazione degli enti ed organizzazioni operanti nel
settore, integrati da rappresentanti delle diocesi interessate.
2. I piani regionali di cui all'articolo 4 prevedono l'erogazione agli
oratori parrocchiali di contributi per la gestione ordinaria delle attività
previste dai medesimi piani, nonché di contributi in conto capitale per
l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio
delle attività sportive.
Art. 6.
1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato agli
oratori parrocchiali, ai fini della realizzazione delle attività di cui
alla presente legge, beni mobili ed immobili.
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