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da "Dania"  - Mercoledì 18 Settembre 2002

Progetto Legge n.388

LAVORARE INSIEME, UN'UTOPIA?

Spero di aver letto bene: il canalone non si farà. Un insuccesso? Di chi, visto che nessuno credeva veramente in quest’opera? Più che del fallimento di un’idea, direi si possa parlare di un traguardo all’opposto, cioè del riposizionamento sulla linea di partenza dove, finalmente collaborando, maggioranza e opposizione inizieranno a studiare nuovi progetti per la realizzazione di lavori preventivi, atti a salvaguardare il paese da possibili inondazioni. Stavolta, nella soddisfazione generale dei cittadini Vegliesi.

Collaborazione, un termine, raro e astruso questo, in campo politico, dove è assai più facile trovarne altri, quali competizione, critica, scontro.

Eppure a Veglie l’esigenza di collaborazione aleggia tacitamente, in modo particolare quando entrano in campo le problematiche della gioventù. Lo testimoniano tanti interventi, apparentemente scollegati fra loro, apparsi qua e là in tempi diversi. Ne traggo alcuni dalla personale memoria:

Nei discorsi inerenti alla loro campagna elettorale, i piccoli che tendono a far parte del consiglio comunale ragazzi, promettono, fra le tante cose, il loro interessamento per far riapparire a Veglie una sala cinematografica, possibilmente multifunzionale.

do-re-mi-fa, su Veglieonline, chiamando  a raccolta i musicisti vegliesi, sogna e sollecita la creazione di un luogo ove poter far teatro o  allestire un musical.

Claudio Penna auspica un luogo dove i ragazzi possano dar sfogo alla loro voglia di far musica, passando dai rudimentali e assordanti tamburi a strumenti più sofisticati.

Su Controvoci, Don Michele Arcangelo Martina sussurra la necessità di ripristinare il campo della pallavolo.

Nicola Gennachi su Veglieonline e Fernando Leardi su Veglienews intervengono per sollecitare l’interesse delle autorità comunali sulle vicissitudini della squadra di Basket, con un’attenzione particolare verso i piccoli del Minibasket.

Giovanni D’Elia auspica la riapertura dei liberi campetti sportivi di proprietà comunale, che risultano essere provvidenziali per il gioco ed il rilassamento dei ragazzi.

In ognuno di questi interventi gli autori fanno riferimento, non al proprio figlio, o ai ragazzi di un particolare gruppo di appartenenza, ma a tutta, proprio tutta, la gioventù di Veglie. E allora vien da pensare: se per la realizzazione di queste buone idee, queste esigenze, che sono molte di più di quelle elencate e che singolarmente corrono il rischio di rimanere lettera morta, venisse stipulato un patto di collaborazione?

Proprio il 16 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato, con 404 voti a favore, 19 contrari e 14 astenuti, il disegno di legge n. 388 che riconosce e incentiva la funzione sociale dell’Oratorio parrocchiale.

Interpellato sull’argomento, Don Gino Rigoldi, Cappellano dell’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano, che di problematiche giovanili ne sa qualcosa, così si esprime:

Se si pensa di mantenere quello che c’è adesso, questi non saranno soldi spesi bene. Spero che invece si portino negli oratori professionalità in grado di educare i preti a lavorare insieme ai laici. E che si tenti di progettare percorsi educativi moderni che servano a far tornare i giovani. Perché oggi gli oratori sono vuoti”. (Corriere della Sera 17 luglio 02).

Sembra tutto possa volgersi al caso nostro.

Cogliere al volo questa opportunità non appena sarà resa efficace, con tutti i vantaggi (anche economici) che potrà comportare, per far sorgere a Veglie un moderno oratorio/centro giovanile – pilota - gestito da sacerdoti e laici in collaborazione, con l’unanime intento di dare buone opportunità alla gioventù, sarebbe una cattiva o impossibile idea? Un’utopia, appunto? Cominciamo a pensarci…! 

Dania

 

Progetto Legge n.388


(segnalato da Dania)

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XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 388

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

         1. In ottemperanza ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n.328, lo Stato riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.

        2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale.

        3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da esercitare ai sensi dell'articolo 2 e dei piani approvati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.

        1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello sport, alla promozione di attività culturali nel tempo libero, al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

Art. 3.

        1. Le regioni si impegnano, attraverso protocolli d'intesa stipulati con le diocesi, a realizzare programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori parrocchiali, ai sensi delle finalità stabilite dalla presente legge.

Art. 4.

        1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività indicate all'articolo 2 della presente legge, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

        2. Il piano di cui al comma 1 individua:

 

            a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

 

            b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui alla lettera a);

 

            c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e sociale;

 

            d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.

 

Art. 5.

        1. Le regioni, ai fini della redazione dei piani di cui all'articolo 4, si avvalgono della collaborazione degli enti ed organizzazioni operanti nel settore, integrati da rappresentanti delle diocesi interessate.

        2. I piani regionali di cui all'articolo 4 prevedono l'erogazione agli oratori parrocchiali di contributi per la gestione ordinaria delle attività previste dai medesimi piani, nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio delle attività sportive.

Art. 6.

        1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato agli oratori parrocchiali, ai fini della realizzazione delle attività di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili.

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