da
"Dania" -
Mercoledì 21 Agosto 2002
Legge
n.144
LA
SCUOLA; LA FORMAZIONE
Pare
sia rimasta delusa Letizia Moratti, Ministro della Pubblica Istruzione,
benché a Rimini, ospite di Comunione e Liberazione, abbia saputo
assicurare che l’apertura dell’anno scolastico sarà regolare e che la
riforma della scuola ci sarà.
Delusa,
dicevo, perché il Consiglio dei Ministri, per la riforma destinata, fra
l’altro, ad anticipare a due anni e mezzo l’entrata dei bimbi alla
scuola materna e a cinque e mezzo alle elementari, le ha accordato una
sperimentazione ridotta a pochi istituti, mentre lei sperava di poter
iniziare su un 15 o 20% delle scuole.
Che
dire di quest’idea di anticipare l’entrata dell’infanzia nella
scuola e di conseguenza nel vortice degli orari, dell’obbligo di
frequenza, dell’impegno, in poche parole, nel frenetico gorgo
dell’uomo moderno?
Certo
una grande responsabilità, della quale Letizia Moratti pare esserne
cosciente se, sempre a Rimini, ribadisce: “Le preoccupazioni devono
essere fugate perché per la sperimentazione saranno ascoltate le
famiglie, le parti sociali e tutti i protagonisti della scuola”
Lasciamo
allora che pedagoghi, psicologi ed esperti del mondo dell’infanzia, che
vogliamo dotati di grande buon senso oltre che di sapere, valutino bene,
coi risultati della sperimentazione, ogni aspetto del problema, sempre
tenendo in primo piano il benessere del bambino.
(del
resto quest’idea è già stata precedentemente adottata da tanti
genitori, che aggiravano gli ostacoli iscrivendo i bambini ad una scuola
privata per poi dirottarli, previo esame di ammissione, alla IIa
elementare della scuola pubblica)
Ma
non è tanto sull’età più idonea all’entrata nel mondo scolastico
l’argomento su cui desidero soffermarmi, bensì su quello opposto, cioè
di quando, a quale età, i ragazzi possano ritenere d’aver completamente
espletato l’obbligo scolastico.
Secondo
i dati di un’indagine Isfol,(Ente Pubblico di ricerca scientifica
che opera in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Regioni, Parti
Sociali, altre Amministrazioni dello Stato, Unione Europea ed Organismi
Internazionali per lo sviluppo della Formazione Professionale) solo
il 14% dei giovani, il 21% delle famiglie ed il 32% dei docenti sa che non
si può smettere di studiare prima dei diciotto anni.
E
chi è informato che “ è stato istituito dall’articolo 68 della
legge 144/99 l’obbligo di frequenza di attività formative fino al
diciottesimo anno di età, per garantire un adeguato livello di istruzione
a quei ragazzi che, compiuti i quindici anni scelgono di non
continuare le scuole” ?
Sempre
secondo i dati Isfol: non lo sanno 21 insegnanti su 100; non lo sa
il 55% degli studenti e neppure il 43% delle famiglie.
L’obbligo
formativo può essere assolto nell’istruzione professionale regionale,
nell’apprendistato o in percorsi integrati scolastici e professionali.
Alla
fine di ogni anno, sono le scuole a dover comunicare gli elenchi dei
giovani soggetti all’obbligo ai Centri per l’impiego, i quali, a loro
volta organizzano le attività di orientamento, tutoraggio e formazione.
Il
divario Nord Sud viene messo in luce ancora una volta: dai dati Isfol
risulta che al Sud sono stati attivati il 47% dei servizi relativi
all’obbligo formativo, contro il 77,6% del Nord-Ovest, il 66,1% del
Nord-Est ed il 74,8% del Centro.
Frequentare
è un obbligo, ma anche un diritto che non potrà che avvantaggiare i
ragazzi, oltre che sul piano culturale, anche sul piano di preparazione ad
una attività lavorativa.
La
mancanza d’informazione è un diritto negato.
Dania
(dati
indagine Isfol tratti da Il Sole 24 Ore di giovedì 1 agosto N. 208, pag.
12 –articolo Formazione, divario Nord-Sud)
Legge
n.144
ATTENZIONE:
QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI UFFICIALITÀ (segnalato da Dania)
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Legge
n. 144
Roma,
17 maggio 1999
Misure
in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
(Omissis)
Art.
68
(Obbligo
di frequenza di attività formative)
1.
Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani,
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e
l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale
obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e
formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della
formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio
dell'apprendistato.
2.
L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono credito per il passaggio da un sistema all'altro.
3.
I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria
competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di
orientamento.
4.
Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999,
lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5.
Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono
stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al
comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e
l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione
e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse
iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al
comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a
lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere
altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti
sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia
verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2
la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di
tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono
assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
(Omissis)
ATTENZIONE:
QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI UFFICIALITÀ (segnalato da Dania)
VISTO l'art. 68 della Legge 17.5.1999, n. 144;
VISTO il DPR 12.7.2000 n. 257, concernente il
Regolamento sull'obbligo di frequenza di attività formative;
VISTO l'Accordo sancito il 2.3.2000 dalla Conferenza
Unificata tra Governo, Regioni, Comuni e Comunità montane, con il quale
sono stati disciplinati i compiti e le funzioni per l'attuazione
dell'obbligo formativo;
VISTA la C.M. n. 4210 del 24.11.2000 , con la quale
il Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito le linee guida e le
indicazioni operative per la programmazione e la realizzazione nelle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado di attività
di formazione utili ad orientare adeguatamente le scelte operate dagli
studenti nell'ambito del percorso di formazione;
CONSIDERATO che lo stesso Ministero, con nota prot.
N. 2956 del 29.10.1001 ha stanziato a favore degli Uffici Scolastici
provinciali della Regione Puglia risorse finanziarie per un importo
complessivo pari a £ 8.383.830.000, per la Progettazione di attività
inerenti l'obbligo formativo;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla
ripartizione dell'intera somma assegnata sulla base dei criteri qui di
seguito specificati: 1) £ 5.000.000.000 come quota di finanziamento della
terza area degli istituti professionali; 2) £ 101.514.900quota
perequativa a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale pari al 3% di
£ 3.383.830.000; 3) £ 984.694.530 pari al 30% della somma residua, a
favore di tutti gli Istituti di Istruzione di II grado, in proporzione al
numero degli alunni di I e II anno iscritti nel corrente anno scolastico;
4) £ 2.297.620.570 pari al 70%, a favore degli Istituti tecnici,
professionali ed artistici (in considerazione del tasso più elevato di
abbandono del sistema scolastico), in proporzione al numero degli alunni
di I e II anno iscritti nel corrente anno scolastico;
SENTITE le OO.SS. del Comparto Scuola;
D E C R E T A
Art. 1 - Il finanziamento dl £ 8.383.830.000
-A.F. 2001 cap. 1250- assegnato per le attività inerenti l'obbligo
formativo previsto dall'art. 68 della legge 144/99 è ripartito tra gli
Uffici Scolastici Provinciali della Regione Puglia secondo l'allegato
prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Le scuole autonome dovranno concorrere con
gli altri soggetti del territorio a progettare e realizzare attività di
informazione e di orientamento per sostenere i giovani a scegliere i
percorsi, anche integrati con la formazione professionale e il lavoro, più
rispondenti alle loro potenzialità e attitudini. In proposito, si
richiamano gli artt. 3 e 4 del DPR n. 257/2000 - Regolamento attuativo
dell'art. 68 soprarichiamato, che sottolineano la necessità di azioni
concertate tra i responsabili dell'amministrazione scolastica periferica,
le Regioni e gli Enti Locali per promuovere e facilitare la collaborazione
tra le scuole, le altre agenzie e i servizi che operano sul territorio, in
particolare con la formazione professionale e con i servizi per l'impiego.
L'obiettivo dovrà essere quello di contenere la dispersione scolastica
anche attraverso il rientro dei giovani con insufficienti livelli di
scolarizzazione attraverso l'offerta di percorsi individuali di crescita
culturale e professionale. In proposito si rimanda agli artt. 6 e 7 del
citato regolamento sull'obbligo formativo, che prevedono la possibilità
sia di transitare, con l'introduzione delle "passerelle" , tra
sistemi scolastici e formativi sia la possibilità di progettare percorsi
individualizzati, flessibili e integrati.
Art.3 - I Dirigenti Scolastici delle scuole
d'istruzione secondaria di 2° grado, destinatari dei fondi in questione,
si attiveranno per estendere la partecipazione alle attività formative a
quei giovani di 15 e 16 anni frequentanti le scuole medie di 1° grado del
territorio di competenza.
IL DIRETTORE
GENERALE
Giuseppe
Fiori
Destinatari
Ai
Provveditori agli studi della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Scolastici di 2° grado
della Regione
Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Al Dirigente
dell'Ufficio IV - SEDE
Alle OO.SS.
Comparto Scuola - LORO SEDI Torna
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