Manifesto pubblico
ATTENZIONE!!! LA GIUNTA FAI:
Veglie 5-01-2006 I Consiglieri di minoranza Dichiarazione al Consiglio Comunale del 4-01-2006 (Consigliere Comunale Antonio Greco)
La presente dichiarazione ha per oggetto gli interessi di centinaia di famiglie vegliesi, la gestione dei soldi dei cittadini ma è anche finalizzata a rivendicare il ruolo del Consiglio Comunale, ancora una volta espropriato, in riferimento a funzioni proprie, riconosciute dalla legge, in un settore delicatissimo della vita amministrativa: i tributi locali, in particolare l’ICI e la TARSU. Premetto che pagare e far pagare le tasse è un dovere costituzionale; combattere sia l’evasione totale che parziale è un impegno sacrosanto di ogni amministratore; altrettanto sacrosanto è il rispetto dello Statuto del Contribuente; il Comune di Veglie ha strumenti legislativi (Regolamenti aggiornati ed approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), mezzi (Informatizzazione e Banca dati) e persone adeguate per svolgere questo delicato compito amministrativo. E’ da pochi mesi, però, che, sotto la stessa guida politico-amministrativa (pur nel turbinio di cambiamento di quattro Responsabili diversi, in due anni, del Settore) si stanno compiendo atti gravi e illegittimi che non possono non danneggiare sia i cittadini che l’Amministrazione. Quando i consiglieri di minoranza hanno presentato due interpellanze e la richiesta di un consiglio comunale, rispettivamente l’11 novembre e il 12 dicembre 2005, per capire e porre un legittimo controllo sul problema degli accertamenti ICI e TARSU, non erano a conoscenza né della Delibera di Giunta n. 124 del 28/11/2005 (“Riscossione coattiva Tributi comunali – Affidamento alla Sobarit spa di Lecce) né della Determina del Responsabile del Settore Tributi, Reg. Gen. n. 575 del 5/12/05, (“Riscossione coattiva Tributi Comunali –Approvazione minuta di ruoli ICI anni dal 1998 al 2004 – Affidamento alla Sobarit spa di Lecce”) per la riscossione coattiva di ben € 615.618,34 di ICI, sanzioni e interessi relativi agli anni 1998-2004. Ho fondato motivo per ritenere che sia la Delibera di Giunta n. 124/05 che la consequenziale Determina n. 575/05 sono illegittime:
Un appello è rivolto alla Giunta e al Dirigente perché regolarizzino la procedura con la revoca degli atti illegittimi e procedano con le forme alternative di riscossione, ove ancora possibile. Il che ritengo sia possibile.
In caso contrario, agirò presso gli
organi competenti per far recuperare il danno erariale derivato al Comune
dal comportamento illegittimo e dalle omissioni di amministratori e
funzionari.
Dichiarazione al Consiglio Comunale del 4-01-2006 (Consiglieri di Minoranza)
E’ noto che il Sindaco Fai già il 28 ottobre ha eseguito la suddetta ordinanza, ha dichiarato alla stampa locale che con la Giunta aveva condiviso una richiesta (quella di inserire una donna in Giunta), che sembrava giusta, e ha nominato una donna assessore esterno. Perché, allora, questo ricorso al Consiglio di Stato?
La risposta data alla stampa dal
Sindaco e Giunta è stata: difendere gli interessi del Comune. In realtà gli
interessi del Comune non c’entrano. La vera motivazione è scritta
nell’allegato della delibera di Giunta in cui si legge: “è quanto mai
opportuno ottenere una pronuncia del Giudice d’appello, non solo ai fini di
una maggiore chiarezza in materia di rapporti fra Organi istituzionali e
corretto esercizio delle funzioni dei singoli consiglieri, ma anche a
salvaguardia dei futuri scenari che dette pronunce potrebbero ispirare”. In
parole più semplici: “Consiglieri non vi permettete di ricorrere alla
giustizia amministrativa. Siamo Maggioranza e siamo abilitati a violare
legge, statuti e regolamenti. La minoranza non è legittimata ad intervenire
presso la giustizia amministrativa. Vi dovete accontentare degli ‘strumenti
insiti nell’ufficio politico amministrativo ricoperto (quali il dibattito e
il voto in seno al collegio, ovvero tutti gli strumenti della dialettica
politica democratica) e di uno strumento di controllo tra i più incisivi ed
efficaci predisposti dal Legislatore: l’art. 52 del T.U. degli Enti Locali
n. 267/2000, invero attribuisce al Consiglio Comunale lo strumento della
mozione di sfiducia, attraverso il quale (…) far cessare dalla carica il
sindaco e la Giunta da questi nominata’ (dall’Atto di Ricorso in appello
notificato ai consiglieri di minoranza in data 7/12/2005”. Su questo tentativo con cui si cerca di intimorire la Minoranza abbiamo da precisare che:
A chi dimentica che gli interessi del
Comune si difendono con il rispetto delle previsioni costituzionali,
legislative e statutarie in materia di pari opportunità e che i Giudici del
TAR sono stati costretti a sollecitare il potere di controllo amministrativo
del Prefetto e quello di vigilanza politico/amministrativo del Ministero per
le pari opportunità sull’operato del Sindaco Fai, atteso il rango e la
significatività dei principi violati, sentiamo l’obbligo di ricordare che
non esiste solo l’art. 52 ma anche l’art.142 del T.U.E.L. comma 1 per la
rimozione e sospensione degli amministratori locali.
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