"Interpellanza dei
Consiglieri di minoranza" -31 luglio 2006 |
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Durata gestione del
Palazzetto dello sport di via Pirandello
(Inviata a: Presidente del Consiglio e
Sindaco del Comune di Veglie - Stampa)
Oggetto: interpellanza – Durata
gestione del Palazzetto dello sport di via Pirandello - art. 31 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I sottoscritti consiglieri comunali
rivolgono al Sindaco la seguente interpellanza.
La Giunta Comunale ha approvato con
Delibera n. 130 del 14-07-2006 le determinazioni per la concessione a terzi
della gestione del Palazzetto dello Sport ed annessi campi sportivi.
Successivamente sono stati approvati, con Determina del Dirigente del
Servizio Patrimonio n. 37 del 18.07.06, il Capitolato d’Oneri e lo
schema di avviso pubblico di gara, già pubblicato sul sito web del
Comune. In tutti e tre gli atti amministrativi troviamo incongruenze,
omissioni e incertezze interpretative.
Premesso che
-
il Capitolato d’oneri approvato
con determinazione del Direttore Generale n. 122 del 14 agosto 2001 (Reg.
Gen. n.462 del 17 agosto 2001) è stato totalmente modificato;
-
della determinazione del
responsabile del settore Amministrazione Generale servizio segreteria n.
213 del 26.10.01 (Reg. Gen. n. 590), con cui fu chiusa la prima gara di
licitazione privata per l’affidamento in concessione del Palazzetto ed
annessi campi da tennis ad una società sportiva locale, nell’attuale
capitolato d’oneri è stato riportato all’incirca solo il canone:
£. 24.100.000 annui (attualmente € 12.444,00);
Letto il “Regolamento
comunale disciplinante l’uso da parte di terzi di beni immobili demaniali e
patrimoniali” dell’Amministrazione Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 28.04.1998, esecutiva ai termini di legge, e in
particolare l’articolo 8 del suddetto regolamento;
Letta attentamente la stessa
delibera di Giunta Comunale n. 130/06 nel punto B) in cui è scritto: “le
strutture dovranno essere rese accessibili il più possibile alle persone
disagiate ed alle scolaresche”;
Tenuto presente che non
esiste armonizzazione tra Regolamento del 1998, atto di indirizzo della
Giunta, Capitolato d’appalto e avviso di gara e che appaiono gravi, tra le
tante, le seguenti segnalazioni:
-
la durata della concessione:
per l’art. 8 del Regolamento è massimo di sei anni rinnovabili, per la
Giunta è “non superiore ad anni dodici”, per il Capitolato diventa: 12
anni rinnovabili, cioè 24 anni;
-
l’adeguamento del canone
avviene solo a partire dal quinto anno di gestione e non si capisce con
quale criterio o norma;
-
il punto B) del deliberato
della Giunta è sparito nel capitolato;
-
nel capitolato si opera una
distinzione tra società sportive vegliesi e non vegliesi che intendono
usufruire delle strutture. Per le prime sono indicate le tariffe orarie
per allenamenti e per gare, notevolmente aumentate rispetto al
precedente capitolato. Invece “per richieste provenienti da parte di
associazioni/società sportive e sodalizi non sportivi non operanti sul
territorio del comune di Veglie, il Concessionario concorderà
direttamente con il soggetto richiedente le modalità ed i costi relativi
all'uso della struttura” (art. 9). Nulla è stabilito circa i tempi
che dovranno essere riservati dal concessionario alle società sportive
locali. Tutto quindi è affidato al mercato e agli interessi del
concessionario;
-
una forte disparità tra il
concessionario che può disdire la convenzione quando vuole e l’Ente
concessionario che potrà farlo solo fatto salvo l’art. 11, comma 4 della
Legge 241/90 (con un indennizzo al concessionario);
-
il punto C) della delibera di
Giunta n. 130/06 (“le strutture dovranno essere messe a disposizione
dell’Amministrazione in caso di necessità per lo svolgimento di attività
istituzionali e/o dalla stessa Amministrazione organizzate”) nel
Capitolato diventa una beffa: la riserva di disponibilità di otto
giornate per il Comune (art. 8 del Capitolato) è una sorpresa sia per le
tante restrizioni e sia per la quota che il Comune deve versare per
rimborso spese (€ 200,00), corrispondente al costo di cinque ore per
eventi/manifestazioni sportive con pubblico non pagante (cfr. art. 9 del
capitolato);
Considerato che nell’attuale
capitolato sono scomparsi tutti i segni di un uso sociale delle strutture
comunali e tutto ruota intorno ad una visione economico-finanziaria per
arrecare vantaggi solo al Concessionario. Infatti si può leggere la nuova
ottica del capitolato nella studiata affermazione dell’art. 1: “E’
vietata la cessione totale o parziale della gestione dell’impianto oggetto
della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti
dell’attività necessaria alla gestione stessa”;
chiedono
di sapere dal Sindaco:
-
se le società che ha firmato il
contratto per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport in
data 25 settembre 2003 e successiva proroga, ha rispettato il contratto
e ha pagato il canone annuale pattuito; chi ha verificato il rispetto
del contratto, la eventuale relazione e quali sono gli estremi dei
versamenti;
-
se esiste una relazione
dettagliata dello stato dei luoghi e della situazione attuale in cui
versano il Palazzetto e i campi da tennis limitrofi;
-
a quale logica corrisponde e a
chi giova la concessione d’uso per 12 anni (+ 12 anni) di un bene
pubblico e come risponde, in modo dettagliato, alle altre incongruenze o
illegittimità segnalate in narrativa (adeguamento canone, sparizione dal
Capitolato delle finalità sociali e del tempo minimo riservato alle
realtà sportive locali, revoca della concessione);
-
se non conviene che
l’Amministrazione rinunci anche alla disponibilità di otto giornate per
necessità istituzionali e, in caso di bisogno, paghi, poverella, come le
altre associazioni locali;
-
se l’assessore allo sport ha
ritenuto opportuno almeno sentire il parere e i suggerimenti della
Consulta interessata o se, anche per questa materia, i cittadini
organizzati devono solo tacere e pagare;
-
se la pubblicazione del bando
per soli 20 giorni e la scadenza del 16 agosto 2006 per la presentazione
delle domande appare congrua per la trasparenza amministrativa o breve
pubblicazione e scadenza sono altri elementi per coprire di legittimità
ciò che nella sostanza può essere non tale;
-
se ritiene, anche date le
circostanze temporali agostane, davvero trasparente la clausola prevista
dall’avviso pubblico di gara che “si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola proposta purché ritenuta valida”.
Con osservanza
Veglie 31.7.2006
I Consiglieri Comunali
per “Città Unita”:
Sandro Aprile, Antonio Greco, Fabio
Stefanizzi
per “Prima di tutto i cittadini”:
Valerio Armonico, Giovanni Carlà,
Claudio Paladini, Salvatore Vetrano |
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