Richiesta di revoca pagamento suppletivo per Tarsu 2002-2006 (Inviata a: Comune di Veglie - Funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente Comune di Veglie - Prefetto di Lecce - Garante del Contribuente di Bari)
OGGETTO: Avviso di pagamento suppletivo per TARSU anni 2002/2003/2004/2005/2006 del 18/6/2009. Determine n. 280 del 18.05.2006, n. 455 del 30.12.2008, n. 106 del 29.04.2009, n.180 del 17.06.2009 in esso citate. Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 13.03.2009:
Revoca in autotutela.
I sottoscritti cittadini di Veglie rilevano quanto segue. Con “Avviso di pagamento suppletivo per TARSU anni 2002/2003/2004/2005/2006 del giugno 2009” il Comune di Veglie chiede ai contribuenti di pagare il maggiore costo intervenuto negli anni pregressi dal 2002 al 2006 per l’incremento delle tonnellate di Rsu conferiti in discarica.
L’Amministrazione ha apportato per l’anno 2009 un “aumento del 4% alle singole tariffe in vigore per l’anno d’imposta 2008” della TARSU e, con una incredibile ma ormai consueta superficialità, nel medesimo provvedimento con il quale individuava gli importi da pagare per l’anno in corso (Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 13.03.2009), ha deliberato di “iscrivere in bilancio in apposita risorsa in entrata …il maggior costo intervenuto nell’anno 2006 per l’incremento delle tonnellate di Rsu conferiti in discarica e della tariffa di riferimento, per l’importo totale di € 130.462,00 comprensivo di IVA” con evidente incremento retroattivo della tariffa per l’anno 2006. Si viene a conoscenza solo ora che con Determina Dirigenziale n. 280/06 l’Amministrazione aveva stabilito di riconoscere alla Ditta Appaltatrice “la somma complessiva riconoscibile, a titolo di revisione canone e di maggiori costi per conferimento in discarica anni 200/2005, pari a € 572.539,12 (IVA compresa)” e aveva determinato di “predisporre quanto necessario perché venga accantonata la somma forfetaria quantificata in € 181.500,00 quali maggiori costi intervenuti, negli anni 2002/2005, per l’incremento delle tonnellate di R.S.U. conferiti in discarica e della tariffa di smaltimento ove dovuta”. Tra la Determina n. 280/06 e l’Avviso di pagamento suppletivo sono stati approvati quattro bilanci preventivi (2006, 2007, 2008, 2009) dall’amministrazione Fai senza che il problema fosse posto affrontato e posto all’attenzione del Consiglio comunale. Ora, a giugno 2009, con più incredibile superficialità, chiede ai contribuenti di pagare anche gli arretrati per maggiori costi di tonnellate[1] smaltite in discarica negli anni 2002/2003/2004/2005 per un importo complessivo di € 234.502,30 (Iva inclusa). Sorvolando, per il momento, sulla rilevanza sociale e sulle implicazioni di varia natura che conseguono ad un aumento sconsiderato del conferimento in discarica di rifiuti e sulla causa vera di questo aumento dovuta alla bassissima percentuale di raccolta differenziata[2], destano tuttavia grandi perplessità le procedure adottate, che profilano ipotesi di illegittimità dell’Avviso in oggetto, in quanto in palese contrasto con la normativa vigente in materia di tariffe e prezzi pubblici. Infatti l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 al comma 1 bis, se per un verso permette alla pubbliche amministrazioni la modifica delle tariffe oltre il termine del bilancio previsionale esclusivamente “in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi” d’altro canto precisa che eventuali adeguamenti vanno compiuti “nel corso dell’esercizio finanziario”, pertanto entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno di competenza, ed aggiunge a suggello del precedente periodo che “l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”[3]. La Giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere ILLEGITTIMO un aumento della tariffa[4] avente efficacia retroattiva e determinato ad oltre 3-7 anni di distanza dalla chiusura dell’attuale esercizio finanziario 2009, come nel caso di specie: aumento disposto nel giugno 2009, con decorrenza 1 Gennaio 2006 o, peggio, 1 Gennaio 2002. Per quanto in precedenza argomentato, visto l’art. 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), visto l’art. 4 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Veglie
C H I E D O N O
Veglie, 1 luglio 2009
[1] Tonnellate in più smaltite: 1.060,77 nel 2002; 586,15 nel 2003; 715,05 nel 2004; 1.459,90 nel 2005. [2] Raccolta differenziata nel Comune di Veglie secondo i dati forniti dal Portale Ambientale della Regione Puglia (dati in media percentuale disponibili solo per gli anni 2007-2008-2009 (gennaio-maggio): anno 2007: 7,14%; anno 2008: 8,52; anno 2009 (gen-mag): 12,89. E’ facilmente deducibile che per gli anni 2002-2006 la percentuale di raccolta differenziata non si discosti molto da quella molto bassa del 2007. Queste percentuali sono molto lontane dalla percentuale che la norma impone ai Comuni di raggiungere (Il D.Lgs n. 152/06, in linea con la necessità di incrementare qualsiasi forma di recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente la quota di rifiuti urbani da smaltire tal quali, ha introdotto nuove disposizioni in materia di raccolta differenziata (RD). In particolare, l’art. 205 fissa obiettivi puntuali di RD dei rifiuti da raggiungere in ogni ambito territoriale nell’arco di 6 anni dall’entrata in vigore del decreto, che sono: a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006 b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008 c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. La bassissima cifra di raccolta differenziata nel comune di Veglie è la vera causa dell’incremento di tonnellate di rifiuti in discarica e del maggior costo oggi chiesto ai contribuenti.
[3] Articolo 54 del dlvo n. 446 del 1997: Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici. 1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (1). 1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (2). (1) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (2) Comma aggiunto dall'art. 54, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
[4] La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 4301 del 9.9.2008 ; Sez. IV^, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI^, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV^, n. 502 del 30.03.1998).
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