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Ordinanza csd Obbligo di connessione Enel impianto eolico di 8 mw in Salice Salentino
ENEL è obbligato a connettere un impianto eolico (8 MW) (in località “Pezze “ nel comune di Salice Salentino vicino al confine tra S. Pancrazio e Guagnano, impianto da 4 pale da 2 mw di circa 80 m di altezza con un investimento di circa 12 milioni di euro ) alla rete elettrica.
Sintesi degli avvenimenti:
Con una serie di regolamenti intermedi e unilaterali Enel restringeva le modalità di accesso alla rete elettrica; in particolare con nota del 22.09.2008 l’Enel comunicava la cessazione della connessione in data 23.07.2009, in caso di mancato inizio dei lavori.
In data 04.01.2010 Enel comunicava alla società Energia Verde l’intenzione di annullare della pratica.
Dopo varie comunicazioni in data 22.04.2010 Enel provvedeva all’annullamento della connessione adducendo varie motivazioni tra cui la tardività dell’accettazione del preventivo da parte della società.
Propone ricorso al TAR Lecce, la società Energia Verde difesa dall’Avv. Antonio Malerba contro Enel Distribuzione difesa dall’Avv. Tanzariello e contro Regione Puglia contumace.
Il TAR di Lecce respingeva la sospensiva dando ragione all’Enel, in quanto i lavori non erano iniziati entro 1 anno dal 22.09.2008, anche se la Regione Puglia non aveva terminato la conferenza di servizi, Enel aveva comunicato entro 60 gg dal 23.07.2008 la decadenza della connessione.
La società Energia Verde ricorreva, con gli avv.ti Antonio Malerba e Maria Rosaria Faggiano al Consiglio di Stato, per la sospensiva, impugnandone i motivi per violazione della direttiva 2001/77/ce violazione direttiva 2003/54/ce, violazione art. 3 c.1 d.lgs.n.79/99, violazione art. 12 c. 1 d.lgs n.387/2003, errore sul presupposto di diritto e di fatto.
Si sollecitava una rapida decisione anche per il merito per definire la Conferenza dei servizi regionale.
Si costituiva Enel che contestava la tardività del ricorso oltre la nullità dell’istanza e nel merito rilevava che l’Enel non può essere obbligato a connettere l’impianto de quo. L’Enel può connettere un impianto solo se la connessione non comporta investimenti infrastrutturali. Una applicazione del principio su larga scala costerebbe all’Enel centinaia di milioni di euro per l’adeguamento delle reti già sovraccariche.
Il Consiglio di Stato Sez. VI, con ordinanza n.5122/2010 nel ricorso n. 8596/2010 RITENEVA NON SPROVVISTA DI FUMUS E DI PERICULUM LA TESI DEL RICORRENTE E ACCOGLIEVA LA SOSPENSIVA RIFORMANDO L’ORDINANZA N.500/10 DEL TAR LECCE.
Commento Avv. Antonio Malerba
“Questa ordinanza aldilà del caso concreto e della essenzialità giuridica è di portata nazionale.
Infatti, il ricorrente ha sostenuto che il diritto comunitario è prevalente su qualunque norma nazionale e regionale e regolamento ENEL. Comunque il comportamento e l’inattività della Regione Puglia (che ha di fatto bloccato le conferenze di servizi) non può ricadere sulla società. La Regione Puglia, non ha e non intende procedere alla conferenza di servizi nei termini di legge di 180 giorni.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’Enel non può sindacare, ossia scegliere una connessione al posto di un’altra, ma deve compiere tutti gli interventi infrastrutturali necessari all’adeguamento della rete elettrica, senza provocare alcun danno o ritardo per la connessione dell’impianto eolico.
L’Enel pertanto è obbligata, in materia di energie alternative, a connettere anche grossi impianti, (da 8 MW) senza alcun potere decisionale e discrezionale relativamente all’allaccio; né possono valere le motivazioni dedotte dal resistente Enel relative all’impossibilità di investire diverse centinaia di milioni di Euro, poichè tali investimenti sono a carico esclusivo di Enel Distribuzione.
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