Comunicato stampa Il Consiglio di Stato pone fine alla vicenda Sansificio: La caratteristica principale dell’attività non è espressione di tipica attività di trasformazione agricola
Finalmente il Consiglio di Stato pone fine alla vicenda Sansificio, in contrada La Casa pronunciandosi sull’appello proposto dalla OIL Salento avverso la sentenza del TAR Lecce n.337/2009 che aveva annullato i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Veglie in favore della Ditta. In particolare, il caso sansificio ha destato l’interesse non solo di tutti i cittadini di cinque comuni (Veglie, Guagnano, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Pancrazio e San Donaci) che nel settembre del 2009 sono scesi in piazza per manifestare un secco “No” all’impianto, ma per di più ha visto scendere in campo anche diverse Associazioni Ambientaliste, il Consorzio di tutela del Salice Salentino doc, l’Associazione Salento Terra d’Arneo e tutti coloro che da sempre amano il proprio territorio. La sentenza del Tar Lecce, impugnata dalla Oil Salento, aveva annullato i titoli edilizi per violazione delle norme in materia di partecipazione amministrativa, ritenendo assorbiti, in tale motivo di censura, tutti gli altri motivi di merito sollevati dai Soggetti Ricorrenti, attinenti alla impossibilità che un impianto industriale possa essere sito in piena zona agricola. L’Associazione Salento Terra d’Arneo, i Comuni di Porto Cesareo, Guagnano, San Donaci, Salice Salentino e San Pancrazio, e un folto numero di privati hanno proposto appello incidentale chiedendo al Consiglio di Stato una pronuncia nel merito della vicenda ovvero proprio in ordine all’illegittimo operato della P.A. che, contrariamente alle norme del P.R.G e tramite una interpretazione forzata, aveva autorizzato la Ditta. Con sentenza n.887 del 15.2.2010 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla OIL Salento, accogliendo l’appello incidentale avanzato dai Comuni, dall’Associazione Salento Terra d’Arneo e dai privati sancendo definitivamente che l’impianto di essiccazione non può essere autorizzato in zona agricola perché l’attività oggetto dell’impianto di che trattasi non può dirsi “connessa all’agricoltura”. In particolare, infatti, il Collegio ha espressamente sottolineato che: “Al riguardo va rilevato che si definiscono attività connesse all’agricoltura (art. 2135 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228) le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità, come definite dalla legge.” Ed ancora: “L’impianto di essiccazione, che viene incontestatamente considerato fra i più grandi d’Europa, è in grado di lavorare circa 13.000 quintali al giorno di sansa (ancorché su base stagionale, essendo legato al periodo di lavorazione dell’oliva) il che fa supporre la necessità di approvvigionamenti corposi sul territorio, anche a notevole distanza dalla localizzazione dell’impianto. La caratteristica principale dell’attività consiste, dunque, in una lavorazione di prodotti di terzi mediante una tecnologia che non è, di per sé, espressione di tipica attività di trasformazione agricola, in cui normalmente dal prodotto grezzo, attraverso la conoscenza dei processi chimici e biodinamici e con l’applicazione di adeguate tecnologie di trasformazione, si passa a prodotti più definiti, specificamente finalizzati all’utilizzazione umana od animale.”
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