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  Informazioni a cura di "UIL Veglie" -  Mercoledì 1 Dicembre 2010

 

UILVEGLIE

IL SINDACATO DEI CITTADINI

Sede di Veglie

Via Santo Spirito, 33

tel. 0832/969686

 

UILINFORMA
Assistenza - Previdenza - Infortunistica
 

CALCOLO TFR – comprende tutti gli emolumenti non occasionali “Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto vanno incluse tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escluse quelle per rimborso spese”.

Lo ha confermato la Cassazione nella sentenza n. 5569/2009.

 

PRESCRIZIONE TFR – decorre dalla cessazione del rapporto “Il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e, quindi, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti”.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9695 / 2009.

 

SOSPENSIONE INGIUSTA - spetta la retribuzione piena “E’ da ritenersi dovuta in modo piena la retribuzione in caso in caso di sospensione dal servizio e dalla retribuzione in pendenza di giudizio penale, qualora in base ad una contestazione poi ritenuta illegittima, venga effettivamente accertato che l’assenza dal servizio era di fatto ingiusta e, quindi, non addebitabile al dipendente”.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6963/2009.

 

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA-spetta l’indennità Ds anche in caso di successivo pagamento delle retribuzioni Con il messaggio n. 1641/2009 l’Inps ha precisato che “nulla osta all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

 

AGGRAVAMENTI DURANTE IL GIUDIZIO - rilevanti anche in fase di appello “Nei giudizi in materia previdenziale e assistenziale il giudice di merito deve tener conto, ai fini della decisione, dei nuovi aggravamenti e delle nuove malattie intervenute nel corso del giudizio (anche in appello)”.

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 13954/2009.

 

ESENZIONE TICKET-nucleo ai fini fiscali

Per l’esenzione dal ticket per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo e per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici) costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per familiari a carico si intendono i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito inferiore ai 2.840,51 euro.

 

ASPETTATIVA DEI CONSIGLIERI – senza contribuzione figurativa Con il msg. n. 7018/2009 l’Inps ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, c. 24, L. n. 244/07, dall’1/1/2008 i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province e i consiglieri delle comunità montane che prendano l’aspetativa retribuita, non hanno più titolo all’accredito figurativo ma assumono a proprio carico il versamento di tutti gli oneri previdenziali.

L’accredito figurativo resta in piedi per i sindaci, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni metropolitani, i presidenti delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province.

 

PART TIME VERTICALE – sufficiente indicare le giornate Con nota n. 11/2009 il Ministero del Lavoro ha precisato che “nel contratto part time verticale è sufficiente indicare le giornate in cui è prestata l’attività lavorativa e non anche la distribuzione dell’orario di lavoro, cioè le fasce orarie entro cui la prestazione viene svolta nell’ambito della singola giornata lavorativa.

 

PENSIONE SVIZZERA – non fa reddito

Poiché le rendite corrisposte in Italia dalla assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (Avs) vengono assoggettate all’atto della loro corresponsione a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore.

Pertanto, esse, quale che sia la loro entità, non devono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento della qualifica di familiare fiscalmente a carico.

 

Uilveglie,1 dicembre 2010


 

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