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  Informazioni a cura di "UIL Veglie" -  Giovedì 25  Novembre 2010

 

UILVEGLIE

IL SINDACATO DEI CITTADINI

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UILINFORMA
Assistenza - Previdenza - Infortunistica
 

SETTORE PUBBLICO

 

LA MANOVRA ANTICRISI E LE PENSIONI

Indicazioni inpdap sulla legge n. 122/2010


Con l’emanazione del decreto legge n. 78 dello scorso 31 maggio, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state apportate innovazioni consistenti nella previdenza, in particolar modo quello che attiene il comparto pubblico.

 

Gli aspetti più significativi:

 

RICONGIUNZIONE – art. 1, legge 29/1979
A decorrere dallo scorso 1 luglio le ricongiunzioni dei periodi in uscita dall’Inpdap verso l’Inps sono divenute onerose.

In pratica, le domande di ricongiunzione effettuate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979 che consentivano, in precedenza, il trasferimento gratuito verso l’ Inps dei periodi contributivi maturati presso un fondo esclusivo (Inpdap – Ipost – Fondo FS – ecc.) è, ormai, a pagamento.

Questa modifica implica, pertanto, che i lavoratori dovranno necessariamente valutare, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, la convenienza di percepire una pensione dall’Inps anziché dall’Inpdap e, in questa convenienza, valutare anche l’onere che dovrà essere sostenuto per trasferire la contribuzione.

 

COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA – legge n. 322/1958 A partire dallo scorso 31 luglio questa norma, meglio conosciuta come “costituzione della posizione assicurativa” (e altre simili quali l’art. 40 della legge n. 146/1962, l’art. 124 del DPR. N. 1092/1973, l’art. 21, c. 4 e l’art. 40, c.3 della legge n. 958/1986) è stata abrogata.

Per i dipendenti degli Enti locali sono fatte salve tutte le domande di costituzione presentate entro il 30 luglio: per questi lavoratori, pertanto, sarà ancora possibile beneficiare del trasferimento gratuito della posizione; per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato questa abrogazione non opera qualora la cessazione del rapporto di lavoro (senza diritto a pensione), sia avvenuta prima del 31 luglio scorso (data di entrata in vigore della norma), visto che per il personale statale la costituzione della posizione operava d’ufficio e non a domanda.

 

“FINESTRE DI ACCESSO A PENSIONE”

E’ stata introdotta, a partire dal prossimo 1 gennaio 2011. per le pensioni i cui requisiti saranno acquisiti da questa data in poi, la cosiddetta “finestra mobile d’uscita” che consiste in un’attesa di 12 mesi per l’accesso a pensione rispetto al momento in cui si è raggiunto il diritto (18 mesi per i lavoratori autonomi e per coloro che andranno con il regime della “totalizzazione”).

Questa disciplina non si applica ai lavoratori del comparto della scuola, stante la peculiarità del proprio lavoro, per i quali è previsto che la cessazione dal servizio abbia effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico (o accademico).

 



PENSIONI DI VECCHIAIA PER IL PERSONALE FEMMINILE

E’ stata introdotta una modifica all’età per l’accesso a pensione di vecchiaia per il personale femminile del comparto pubblico.

L’innalzamento, già previsto lo scorso anno con il passaggio dai 60 ai 65 anni da raggiungere nel 2018 con l’elevazione di un anno di età ogni biennio, è stato ulteriormente modificato prevedendo il requisito dei 65 anni di età per l’accesso a pensione di vecchiaia già a partire dal 1° gennaio 2012; rimane fermo il requisito dei 61 anni, già elevati dallo scorso 1° gennaio, per il biennio 2010-2011.

 

 

PENSIONE DIFFERITA ESTESA AL COMPARTO PUBBLICO

Fino alla data del 30 luglio 2010, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione da parte di un dipendente con iscrizione nell’INPDAP, era possibile chiedere, per un lavoratore del comparto pubblico, la costituzione della posizione assicurativa all’INPS per il corrispondente periodo di servizio svolto, senza oneri a carico del richiedente (legge n. 322/1958); questa operazione consentiva al dipendente pubblico, cessato dal servizio senza aver raggiunto il diritto a pensione, di costituire una posizione contributiva presso l’INPS trasferendovi tutti i periodi con obbligo di iscrizione nell’INPDAP stante la mancanza, nell’ordinamento pensionistico pubblico, del concetto di pensione differita. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010, stante l’abrogazione della legge n. 322/1958 l’Inpdap, sentito il Ministero competente fa presente che, contrariamente al recente passato, attribuirà il trattamento pensionistico spettante in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato/a, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto per tempo dalla legge, sia ancora in attività o abbia cessato il servizio.

 

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO A PENSIONE (dal 1° gennaio 2015)

E’ stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la modifica dei requisiti di accesso a pensione che devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

A partire dal 2015, pertanto, sarà gradualmente innalzata l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (e anche quello di anzianità). In sede di prima applicazione, l’incremento dei requisiti in vigore, pari alla speranza di vita accertato dall’Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere superiore a tre mesi; detti aumenti porteranno a regime (nel 2050), l’età per il pensionamento degli uomini alla soglia dei 70 anni (69 anni e 4 mesi) e quello delle donne (del settore privato in quanto quelle del pubblico impiego lo raggiungeranno già nel prossimo 2012), a 64 anni e 5 mesi.

 

SOPPRESSIONE E INCORPORAZIONI DI ENTI

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto è stata prevista la soppressione e il riordino di alcuni enti pubblici e organismi tra cui l’Ipost con trasferimento di funzioni e dotazioni organiche all’Inps.

 

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Con la norma in esame sono state apportate delle modifiche alla liquidazione e al pagamento dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità di buonuscita – indennità premio servizio – indennità di anzianità – ecc.), per i dipendenti del pubblico impiego in particolare per quanto riguarda i tempi di erogazione:

  1. in un unico importo se l’ammontare, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000,00. Il pagamento sarà effettuato nei termini previdenti all’entrata in vigore del decreto (entro 90 gg. se cessazione per vecchiaia);

  2. in due importi annuali se l’ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è compreso fra € 90.000,00 e i 150.000,00. L’importo superiore a € 90.000,00 sarà messo in pagamento dopo 12 mesi dal riconoscimento del 1° importo annuale;

  3. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è superiore a 150.000,00. In questo caso, nell’ultima tranche sarà posto in pagamento l’ammontare residuo spettante passati 24 mesi dal riconoscimento del 1° importo annuale.

Per tutto il personale dimissionari,ai sensi della legge n. 140/1997 il pagamento del trattamento di fine servizio è già previsto differito di 180 gg. rispetto alla data di cessazione. Pertanto, il periodo di ulteriore differimento sarà considerato da tale ultima data.

 

Le nuove regole di posticipo dell’erogazione di questi trattamenti non si applicano alle seguenti fattispecie:

  • collocamenti a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010;

  • prestazioni derivanti da domande di cessazione dal servizio presentate prima dell’entrata in vigore del decreto in esame entro, quindi, il 30 maggio, a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010.

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL TFS

A partire dal prossimo 1° gennaio 2011 saranno apportate modifiche in tema di trattamenti di fine servizio; queste variazioni consistono in una diversa modalità di calcolo per le anzianità maturate a decorrere dal 1à gennaio 2011.

Le modalità di calcolo previste per detti periodi saranno le medesime di quelle previste per i trattamenti di fine rapporto con l’applicazione dell’aliquota del 6,91%.

Al contrario, per le anzianità possedute a tutto il 31 dicembre 2010 il calcolo sarà effettuato secondo le regole attualmente vigenti; in sostanza, il trattamento complessivo sarà determinato dalla somma delle due quote.

Si precisa che anche per tali pagamenti valgono le stesse regole di differimento previste al capitolo precedente.

 

uilveglie, 25 novembre 2010

 

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