UILINFORMA AGRICOLTURA; impiego agevolato di parenti. L’art. 7-bis, L. n. 33/2009 ha stabilito che “con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente in breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori” (“le prestazioni devono provenire da parenti e affini di coltivatori diretti o di Iap”).
DANNO ALL’IMMAGINE; risarcimento esentasse. Non sono fiscalmente imponibili le somme erogate per danno all’immagine o per perdita di opportunità professionali a condizione che ne sia fornita la relativa prova. Si tratta di risarcimenti corrisposti per danno emergente e, in quanto tali, privi di natura economica e irrilevanti ai fini impositivi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risol. N. 106/2009.
PALPARE UNA COLLEGA; non può essere violenza. Assoluzione per chi “palpa” le colleghe per scherzo, senza trarre dall’atto <<ebrezza sessuale>>. Principio stabilito dalla Cassazione nelle sentenza n. 30969/2009.
ASSEGNO DIVORZILE; cumulabile con l’assegno di invalidità. L’ex moglie che percepisce l’assegno d’invalidità non perde il diritto al mantenimento. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 10221/2009.
ALIMENTI ALL’EX; deducibili anche se per compensazione. Deduzione ammessa per gli assegni alimentari all’ex coniuge anche se l’erogazione avviene mediante compensazione (di crediti vantati nei confronti dello stesso). Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risol. N. 157/2009.
ABORTO; resta il divieto di adibizione al lavoro. Il divieto di adibire al lavoro una donna non decade e va applicato anche nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall’inizio della gestazione, in quanto circostanza che equivale al parto.L’inosservanza del divieto costituisce ipotesi di reato, penalmente sanzionata. Lo ha chiarito la nota min. n. 51/2009.
DANNI STRADALI; prescrizioni biennali o quinquennale. Il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore si prescrive in due anni, ai sensi dell’art. 2947, c 2, cod.civ.. Con la sentenza n. 27337/2008 la Cassazione, Sez. un., ha stabilito che <<qualora l’illecito civile integri gli estremi di un reato>>, anche se il giudizio penale non è stato promosso, anche per mancata presentazione della querela, all’azione di risarcimento si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato.
LESIONI GRAVI IN INCIDENTE STRADALE; da risarcire la capacità di lavoro e il danno psichico. “Qualora a seguito di un incidente stradale, il lavoratore riporti un danno alla salute con lesioni gravissime, il danno biologico deve essere calcolato includendo la componente della capacità lavorativa e del danno psichico”. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 2919/2008.
LA CARTA DOGANALE DEL VIAGGIATORE; per chi viaggia da / verso paesi extracomunitari. Per gli effetti personali di valore portati dal viaggiatore in partenza verso paesi extracomunitari (macchina fotografica, videocamera, orologio computer) è necessaria una documentazione attestante, in caso di controllo al rientro, il loro regolare acquisto/importazione in Italia, (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione). Al viaggiatore che non ha tali documenti si consiglia di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.
Per maggiori informazioni “
www.agenziadogane.gov.it ”.
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