Informazioni a cura di "UIL Veglie" - Mercoledì 27 Ottobre
2010 |
|
UILVEGLIE
IL SINDACATO DEI CITTADINI
Sede di Veglie
Via Santo Spirito, 33
tel. 0832/969686 |
UILINFORMA
PENSIONI -
INDENNITA’
PENSIONE DI ANZIANITA’ E DI VECCHIAIA
L’uscita dal lavoro diventa scorrevole.
Per i lavoratori che perfezionano i requisiti
di età e/o contribuzione a partire dal 1 gennaio 2011 si applicano le nuove
finestre cosiddette a “scorrimento” con l’accesso al pensionamento, sia di
vecchiaia che di anzianità, con un’attesa fissa di 12 mesi dalla maturazione
dei requisiti per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori
autonomi, “parasubordinati” e per l’accesso alla pensione in totalizzazione.
- L’INVALIDITA’ CIVILE
Invariati i requisiti per ottenere l’assegno mensile di assistenza e
l’indennità di accompagnamento.
E’ stata confermata, ai fini del
conseguimento dell’assegno mensile di assistenza, la percentuale minima di
invalidità pari o superiore al 74%, senza l’innalzamento previsto all’85%.
Rimangono inalterati i requisiti per la
concessione dell’indennità di accompagnamento.
L’assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica concessa agli
invalidi civili parziali (invalidità pari o superiore al 74%) di età
compresa tra i 18 e i 65 anni che abbiamo un reddito personale non superiore
al limite di legge stabilito annualmente.
L’importo mensile dell’assegno è di € 256,95 e il limite di reddito
personale è di 4.408,95.
L’indennità di accompagnamento è la provvidenza economica concessa agli
invalidi riconosciuti totalmente inabili (invalidità al 100%) che non sono
in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della
vita tipici dell’età.
A differenza delle altre provvidenze economiche concesse agli invalidi
civili, questa non è soggetta a limite di reddito annuo personale e non ha
limiti di età, quindi può essere erogata indipendentemente a tutti i
cittadini anche se non si trovano in condizione di bisogno economico.
L’importo mensile della provvidenza è di €
480,47.
- CONTINUANO LE VERIFICHE STRAORDINARIE SULLE
INVALIDITA’ CIVILI
600mila nel triennio 2010-2012
Il “piano straordinario di verifiche sulle invalidità civili” prevede
600milaverifiche che questa volta l’Inps effettuerà nel triennio 2010-2012.
Rientrano nel piano di verifica per l’anno 2010 i titolari di indennità di
accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 e i 67 anni
compiuti, e i titolari di assegno mensile di assistenza, di età compresa tra
i 45 e 60 anni compiuti. In entrambe le circostanze la provvidenza economica
deve essere stata riconosciuta prima del 1 aprile 2007.
L’invio delle prime 100mila lettere
raccomandate è iniziato nel mese di luglio. A differenza dello scorso anno,
le comunicazioni non contengono la data di convocazione a visita medica, ma
la richiesta di trasmissione della documentazione relativa allo stato
invalidante che ha dato luogo alla prestazione economica.
L’interessato ha 15 giorni di tempo per trasmettere all’Inps la
certificazione in suo possesso, che può essere un verbale di accertamento,
eventuali certificazioni, cartelle cliniche, esami diagnostici ecc.- Questo
nuovo sistema è stato predisposto per esaminare le posizioni senza ricorrere
ad una visita diretta e per esonerare dal controllo eventuali soggetti che
per legge sono esclusi da qualsiasi visita e/o verifiche di controllo (DM 2
agosto 2007).
La visita diretta da parte dell’Inps avverrà in caso di mancata consegna
della documentazione sanitaria richiesta, oppure nel caso in cui la
documentazione pervenuta all’istituto non sia sufficiente per effettuare la
valutazione.
Ricordiamo che l’Inps ha predisposto la sospensione delle prestazioni in
materia di invalidità civile per coloro che risultano assenti a visita senza
aver fornito un giustificato motivo. Gli interessati saranno informati della
circostanza con lettera inviata dall’Inps a domicilio.
- CO. CO. CO. E RENDITA VITALIZIA
E’ possibile il riscatto dei contributi per i lavoratori parasubordinati in
caso di omesso versamento da parte del committente. Lo spiega la circolare
Inps n. 101/2010.
Anche i CO.CO.CO., gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi
occasionali (ma non i professionisti senza cassa) possono richiedere il
riscatto dei periodi contributivi per i quali il committente non abbia
versato i contributi ricavandone una rendita vitalizia, fatto salvo il
risarcimento del danno.
Questa particolare tutela previdenziale è quindi oggi estesa anche agli
iscritti alla gestione separata
- LA SORDOCECITA’ è una disabilità unica
Ora la sordocecità è considerata una disabilità unica.
Lo ha stabilito la legge 107/2010 a tutela dei diritti delle persone
sordocieche.
A scomparire non è soltanto la distinzione tra le parole – sordo e cieco –
ma soprattutto la considerazione univoca delle due minorazioni: la sordità e
la cecità civile.
Coloro che alla data del 14 luglio 2010, giorno di entrata in vigore della
legge, erano già titolari delle indennità e prestazioni di sordità e cecità
civile avranno l’unificazione dei due trattamenti, gli altri percepiranno
direttamente in forma unificata le indennità a loro spettanti.
L’accertamento della sordocecità viene effettuato in unica visita dalla ASL
competente, e il verbale di accertamento viene sottoposto alle verifica
delle competenti commissioni provinciali Inps.
L’interessato dovrà presentare domanda sia per chiedere l’accertamento
unificato delle minorazioni sia per l’erogazione delle provvidenze
economiche unificate, nonché in occasione di eventuali revisioni.
Sono previsti interventi per l’integrazione e il sostegno sociale delle
persone sordocieche e specifiche forme di assistenza individuali dalle
Regioni, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno
personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Uilveglie, 27 ottobre 2010
UILVEGLIE
Via Santo Spirito, 33
tel. 0832/969686 |
|