Leggi la Presentazione di veglie News

Indice Generale                                           Lettere Indice Lettere

 Lettera aperta del dott. Fabio Coppola   - Mercoledì 24 Aprile 2013

 

 

Bozza  Regolamento Parco naturale comunale “Lupomonaco”

Lettera aperta del dott. Fabio Coppola

 

 

Al Sindaco del
Comune di Veglie
Dott. Alessandro Aprile

 

Oggetto: bozza di regolamento Parco naturale comunale “Lupomonaco”.

Gentile Signor Sindaco,

La prego di verificare la possibilità di adottare il regolamento in oggetto, il cui contenuto è comune a quello di altri parchi naturali.

Avere il parco senza una regolamentazione, sarebbe un atto di irresponsabilità e di incuria; se si stabiliranno le norme di tutela, sarà una garanzia e un investimento per il futuro.

Resto a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Veglie, 24/04/2013


Allegati: regolamento

 

Dott. Fabio Coppola

 

( Scarica la bozza del regolamento .pdf >>> )

 

Bozza Regolamento del parco naturale comunale “Lupomonaco”

 

Art. 1 - Accesso

L’accesso al parco è libero.

 

Art. 2 - Finalità e attività consentite

La finalità del parco è la conservazione delle specie vegetali, animali, degli habitat, con particolare riferimento alla Direttive 79/409/CEE, e 92/43/CEE.

Le attività consentite sono:

  1. passeggiate, jogging;

  2. mountain biking sui sentieri tracciati;

  3. l’ingresso di cani con guinzaglio e museruola;

  4. osservazione degli uccelli, fotografia;

  5. educazione ambientale;

  6. ricerca scientifica.

 

Art. 3 - Divieti

Nel parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare vige il divieto di:

  1. esercitare l’attività venatoria;

  2. alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

  3. raccogliere e danneggiare le specie vegetali spontanee (anche parzialmente, come germogli o bulbi), ad eccezione degli interventi scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Comune di Veglie;

  4. asportare minerali e materiale di interesse geologico, ad eccezione dei prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal Comune di Veglie;

  5. Accedere con mezzi motorizzati, eccetto mezzi antincendio e di servizio autorizzati dal Comune di Veglie;

  6. Introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

  7. introduzione di animali e pascolo;

  8. campeggio e attendamento;

  9. diffusione di musica, ed emissione di luci, per evitare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale e alla fauna;

  10. abbandonare rifiuti;

  11. accendere fuochi (barbecue);

  12. abbruciamento delle stoppie o altri rifiuti derivanti dall’attività agricola nei terreni confinanti;

 

Art. 3 - Rimboschimento
Il rimboschimento nel parco è evitato poiché causerebbe la modifica degli habitat a pseudosteppa.

 

Art. 4 - Recinzioni

I terreni confinanti col parco possono essere recintati:

  1. con muretti a secco privi di malta cementizia o altri leganti, a struttura trapezioidale, con base minima di 50-60 cm e altezza di 60-80 cm;

  2. con siepi di specie autoctone;

  3. con recinzioni a rete metallica, ma solo se ricopribili da siepi arbustive e rampicanti;


Nei tre casi suddetti, le recinzioni devono essere realizzate con un sufficiente numero di piccoli varchi per consentire il passaggio di animali selvatici.

 

Art. 5 - Fasce protettive

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, che distano meno di cento metri dal parco, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva", sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante non inferiore a quindici metri (art. 14, L.R. 10/2009).

 

Art. 6 - Sorveglianza

Alla sorveglianza provvedono gli agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

 

Art. 6 - Sanzioni

  1. La violazione dei divieti del regolamento prevede l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità vanno concordate con il Comune di Veglie (art. 305 del D. Lgs. 152/2006).

  2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 30 della L. n. 394/91.

  3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell’articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

  4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere b), c), d), e), dell’articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 ad un massimo di euro 258,22.

  5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f) dell’art. 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 1032,91.

  6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) dell’articolo 3 sono punite ai sensi dell’art. 636 del codice penale.

  7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) dell’articolo 3 comportano la sanzione amministrativa compresa tra il minimo di euro 25 e il massimo di euro 500 previsti dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre alle spese di rimozione e custodia.

  8. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i) dell’articolo 3 comportano le sanzioni previste dalla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006.

  9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera l) dell’articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle norme in materia di rifiuti.

  10. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m) dell’articolo 3 sono punite ai sensi della legislazione statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

  11. Le violazioni al divieto di cui alla lettera n) dell’articolo 3 sono punite ai sensi della legislazione statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi, e ai sensi delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

  12. Le violazioni delle prescrizioni dell’art. 4 sono punite ai sensi della legislazione vigente in materia urbanistica.

  13. Le violazioni delle prescrizioni dell’art. 5 sono punite con sanzione amministrativa compresa da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 2582,28 (art 11, L.R. n. 15/1997).

 

Veglie, 24/04/2013

 

Dott. Fabio Coppola