Oggetto: bozza di regolamento Parco
naturale comunale “Lupomonaco”.
Gentile Signor Sindaco,
La prego di verificare la possibilità di
adottare il regolamento in oggetto, il cui contenuto è comune a quello
di altri parchi naturali.
Avere il parco senza una regolamentazione,
sarebbe un atto di irresponsabilità e di incuria; se si stabiliranno le
norme di tutela, sarà una garanzia e un investimento per il futuro.
Resto a Vs. disposizione per ulteriori
chiarimenti.
Distinti saluti.
Veglie, 24/04/2013
Allegati: regolamento
Dott. Fabio Coppola
(
Scarica la bozza del regolamento .pdf >>> )
Bozza Regolamento del parco naturale
comunale “Lupomonaco”
Art. 1 - Accesso
L’accesso al parco è libero.
Art. 2 - Finalità e attività consentite
La finalità del parco è la conservazione
delle specie vegetali, animali, degli habitat, con particolare
riferimento alla Direttive 79/409/CEE, e 92/43/CEE.
Le attività consentite sono:
-
passeggiate, jogging;
-
mountain biking sui sentieri
tracciati;
-
l’ingresso di cani con guinzaglio e
museruola;
-
osservazione degli uccelli,
fotografia;
-
educazione ambientale;
-
ricerca scientifica.
Art. 3 - Divieti
Nel parco sono vietate le attività e le
opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli
ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat.
In particolare vige il divieto di:
-
esercitare l’attività venatoria;
-
alterare e modificare le condizioni di
vita degli animali;
-
raccogliere e danneggiare le specie
vegetali spontanee (anche parzialmente, come germogli o bulbi), ad
eccezione degli interventi scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dal Comune di Veglie;
-
asportare minerali e materiale di
interesse geologico, ad eccezione dei prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dal Comune di Veglie;
-
Accedere con mezzi motorizzati,
eccetto mezzi antincendio e di servizio autorizzati dal Comune di
Veglie;
-
Introdurre nell’ambiente naturale
specie faunistiche e floristiche non autoctone;
-
introduzione di animali e pascolo;
-
campeggio e attendamento;
-
diffusione di musica, ed emissione di
luci, per evitare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale e alla
fauna;
-
abbandonare rifiuti;
-
accendere fuochi (barbecue);
-
abbruciamento delle stoppie o altri
rifiuti derivanti dall’attività agricola nei terreni confinanti;
Art. 3 - Rimboschimento
Il rimboschimento nel parco è evitato poiché causerebbe la modifica
degli habitat a pseudosteppa.
Art. 4 - Recinzioni
I terreni confinanti col parco possono
essere recintati:
-
con muretti a secco privi di malta
cementizia o altri leganti, a struttura trapezioidale, con base
minima di 50-60 cm e altezza di 60-80 cm;
-
con siepi di specie autoctone;
-
con recinzioni a rete metallica, ma
solo se ricopribili da siepi arbustive e rampicanti;
Nei tre casi suddetti, le recinzioni devono essere realizzate con un
sufficiente numero di piccoli varchi per consentire il passaggio di
animali selvatici.
Art. 5 - Fasce protettive
I proprietari, gli affittuari e i
conduttori dei campi a coltura cerealicola, che distano meno di cento
metri dal parco, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura,
devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle
superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva", sgombra da
ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante non
inferiore a quindici metri (art. 14, L.R. 10/2009).
Art. 6 - Sorveglianza
Alla sorveglianza provvedono gli agenti di
polizia locale, le guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R.
10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Art. 6 - Sanzioni
-
La violazione dei divieti del
regolamento prevede l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi,
le cui modalità vanno concordate con il Comune di Veglie (art. 305
del D. Lgs. 152/2006).
-
Per le violazioni delle disposizioni
del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le
norme di cui all’art. 30 della L. n. 394/91.
-
Per le violazioni al divieto di cui
alla lettera a) dell’articolo 3 si applicano le sanzioni previste
dalle leggi in materia di caccia.
-
Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere b), c), d), e), dell’articolo 3 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82 ad un massimo di euro
258,22.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera f) dell’art. 3 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 1032,91.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera g) dell’articolo 3 sono punite ai sensi dell’art. 636 del
codice penale.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera h) dell’articolo 3 comportano la sanzione amministrativa
compresa tra il minimo di euro 25 e il massimo di euro 500 previsti
dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre alle spese di
rimozione e custodia.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera i) dell’articolo 3 comportano le sanzioni previste dalla L.
R. 15/2005 e al R.R. 13/2006.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera l) dell’articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle
norme in materia di rifiuti.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera m) dell’articolo 3 sono punite ai sensi della legislazione
statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.
-
Le violazioni al divieto di cui alla
lettera n) dell’articolo 3 sono punite ai sensi della legislazione
statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi, e
ai sensi delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
-
Le violazioni delle prescrizioni
dell’art. 4 sono punite ai sensi della legislazione vigente in
materia urbanistica.
-
Le violazioni delle prescrizioni
dell’art. 5 sono punite con sanzione amministrativa compresa da un
minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 2582,28 (art 11, L.R. n.
15/1997).
Veglie, 24/04/2013
Dott. Fabio Coppola