Precisazione del 14
settembre 2009 da parte del dott. Cosimo Casilli alla notizia
riguardante l'incarico di consulente esterno del Comune di
Veglie:
Gent.ma redazione,
in merito alla presenza sul vostro sito di pagine in cui si
parla della mia consulenza presso il Comune di Veglie, vi prego,
ai sensi della legge sulla trasparenza, di precisare che la mia
consulenza è stata fornita a titolo completamente gratuito.
Distinti saluti
Cosimo Casilli |
"Comunicato Stampa
dell'ufficio del Sindaco di Veglie Fernando Fai" -
8 luglio 2005 |
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(Leggi
anche l'interpellanza del consigliere Greco sulla nomina del dr. Cosimo
Casilli a consulente esterno)
Replica da parte del
Sindaco Fernando Fai in merito a quanto dichiarato dal Consigliere
dell’opposizione prof. Antonio Greco in riferimento all’interpellanza prot.
N. 6747 del 16 giugno 2005, precisamente a riguardo alla nomina del
Direttore Generale della Provincia, dott. Cosimo Casilli.
“Più volte ho ribadito al Consigliere dell’opposizione il prof. Antonimo
Greco che le mie azioni si basano sulle leggi vigenti. Mi Dispiace sentire
costantemente notizie falsificate diffuse per screditare tutto il lavoro che
con impegno svolge tutta la Maggioranza per lo sviluppo dell’intero paese.
Per rispondere all'interpellanza presentata occorre premettere come il
presentatore, il Consigliere Greco, abbia considerato l'incarico di
consulenza per l'Ufficio di Staff del Sindaco diverso da quello che il
Sindaco, ex art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, può conferire per l'Ufficio di
supporto diretto agli Organi di Direzione politica.
La recentissima legge n. 191/04 (di conversione del D.L. n. 168/04) ha
sancito che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca, ovvero di
consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura dell'Ente, deve essere adeguatamente
motivato ed è possibile solo nei casi previsti dalla Legge o nell'ipotesi di
eventi straordinari.
L'art. 90 del Testo Unico ed il vigente Regolamento di organizzazione degli
Uffici statuiscono che il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo, può avvalersi di un Ufficio di Staff.
Si tratta, pertanto, di due diverse normative che trovano anche una diversa
applicazione pratica.
In questo mi sento particolarmente tranquillo, non fosse altro perché
successivamente al parere fornito dalla Corte dei Conti, con la
deliberazione del 06.02.05, la stessa Corte - Sezione Toscana - con
deliberazione n. 6 del 11.05.05., ha chiarito che la deliberazione del
6.2.2005 trovi concreta applicazione solo per gli incarichi di studio,
ricerca e consulenza e non invece per le collaborazioni coordinate e
continuative né per la costituzione degli Uffici di Staff degli Organi di
Direzione Politica. Ciò in quanto, questi ultimi tipi di rapporto,
presentano caratteristiche che non sono tipizzate da connotati di opera
intellettuale ex art. 2229 del Codice Civile e sono privi della particolare
competenza specialistica propria degli incarichi di studio, ricerca e
consulenza.
La Corte, infatti, si è espressa chiaramente ritenendo come, relativamente
agli Uffici di Staff, gli incarichi siano strutturati come più vicini al
lavoro subordinato che non a quelle previste dall'art. 2229 del Codice
Civile e, pertanto, ha ritenuto non applicabile la stessa norma della
finanziaria.
La stessa deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2005 statuisce che
"....Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti
per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi,
qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo
tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che
esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi
della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.
Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione
intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il
lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61
d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276). "
È stata l'estrema prudenza degli Uffici a voler richiedere comunque la
verifica da parte dei Revisori al fine di supportare lo stesso provvedimento
di verifiche ulteriori.
È noto tra l'altro come il Comune di Veglie abbia due Settori privi di
apicali di riferimento e, pertanto, è ben conosciuta la carenza di risorse
umane.
Ho la massima fiducia negli Uffici tanto che ho confermato i precedenti
responsabili.
Con nota raccomandata A.R. del 09.06.2005 l'Ente ha trasmesso la relativa
pratica alla sezione Regionale di Controllo presso la Corte dei Conti la
quale valuterà per competenza.
Credo, però, che le Amministrazioni pubbliche, così come le imprese, devono
spingere per intraprendere percorsi di innovazione che consentano loro di
migliorare i processi interni e la qualità dei servizi erogati. E questo è
un processo che ha bisogno di essere pianificato, richiede impiego di
risorse e la creazione di sistemi di protezione che tutelino i soggetti
coinvolti.”
Veglie 8.07.2005
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