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Precisazione del 14 settembre 2009 da parte del dott. Cosimo Casilli alla notizia riguardante l'incarico di consulente esterno del Comune di Veglie:

Gent.ma redazione,
in merito alla presenza sul vostro sito di pagine in cui si parla della mia consulenza presso il Comune di Veglie, vi prego, ai sensi della legge sulla trasparenza, di precisare che la mia consulenza è stata fornita a titolo completamente gratuito.

Distinti saluti
Cosimo Casilli

 

"Comunicato Stampa del consigliere di opposizione  A. Greco"  - 16 giugno 2005  

(Leggi anche la replica del sindaco Fernando Fai)

Interpellanza sulla nomina del dr. Cosimo Casilli a consulente esterno

 

Oggetto: Decreto Sindacale n. 33 del 25 maggio 2005 del Sindaco di Veglie : “Attività di consulenza per l’Ufficio di staff del Sindaco – Conferimento incarico”.


Il sottoscritto consigliere del Comune di Veglie, Antonio Greco, anche a nome di numerosi cittadini, sottopone al difensore Civico della Provincia di Lecce il seguente quesito.

Il Sindaco di Veglie ha nominato, con Decreto Sindacale n. 33 del 23 maggio 2005, il Dr. Cosimo Casilli, attuale Direttore Generale della Provincia di Lecce, componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco, fino al 31/12/2005, con un impegno di spesa pari ad € 10.680,00 e con compiti di indirizzo e controllo dell’Ente-Comune, previa acquisizione dell’autorizzazione del Presidente della Provincia, sen. Giovanni Pellegrino, rilasciata secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.lgv. 165/01.

Premesso che nessun dubbio può sussistere circa la specifica professionalità del Direttore della Provincia nominato consulente a Veglie;

precisato, altresì, che con la presente non si vogliono sottoporre al Difensore Civico della Provincia eventuali profili negativi di legittimità dell’atto indicato in oggetto, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge n. 311/2004, art. 1 commi 11 e 42, ben sapendo che la suddetta legge ha già stabilito che circa “l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” valuterà la Corte dei Conti,


il sottoscritto chiede di sapere dal Difensore Civico della Provincia,
Ente che ha autorizzato l’incarico,


se la nomina del più alto dirigente della Provincia a collaboratore del Sindaco del Comune di Veglie corrisponde ad un criterio di imparzialità e di buona amministrazione della Provincia di Lecce nonché a tutti i criteri che devono presiedere all’attività amministrativa degli Enti Pubblici,

tenuto conto che:

  • alla Provincia di Lecce “spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino l’intero territorio provinciale” (D.Lgv. n. 267/00) e che l’attività della Provincia di Lecce deve essere fatta “in collaborazione con i comuni…” (D.Lgv. n. 267/00), tutti e 97 e non in modo particolare con il sindaco di Veglie;

  • la moglie del Sindaco di Veglie è dipendente provinciale, e quindi subordinata al Direttore Generale della Provincia di Lecce;

  • per la nomina è prevista una spesa a carico dell’ente Comune.

Con Osservanza

Veglie 15.06.2005

Il consigliere

prof. Antonio Greco

già Sindaco di Veglie
attualmente consigliere comunale
del gruppo politico consiliare di centro-sinistra

Si allega l'Interpellanza consiliare - Decreto Sindacale n. 33/05


Oggetto: interpellanza - art.31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto consigliere comunale rivolge al Sindaco la seguente interpellanza.

Lette le Delibere di Giunta Comunale nn. 14 e 17/05 aventi per oggetto, rispettivamente, “Costituzione Ufficio Staff – Atto di Indirizzo” e “Conferimento incarico di consulenza per l’Ufficio di Staff del Sindaco – Presa d’atto del Decreto Sindacale di nomina n. 33 del 23..05.2005 e il Decreto sindacale n. 33/05 del 23.05.05”;

Letto il Decreto sindacale n. 33 del 23 maggio 2005 avente per oggetto: “Attività di consulenza per l’ufficio di staff del Sindaco – Conferimento incarico”, con il quale “è conferito incarico di consulente del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo” al dr. Cosimo Casilli, attualmente Direttore Generale della Provincia di Lecce;

Premesso che nessun dubbio può sussistere circa la specifica professionalità del Direttore della Provincia nominato consulente a Veglie;

Vista la legge n. 311/2004, art. 1 commi 11 e 42, che per chiarezza si riportano:

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.

Letta la Relazione allegata alla Delibera della Corte dei Conti n. 6 del 15 febbraio 2005 recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.311 in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza” e in particolare:

“(…) L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in grado di adempiere l’incarico”.

“(…)dispone che il conferimento dell’incarico deve essere adeguatamente motivato ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari”.

“(…)I commi 11 e 42 (…) prevedono che l’affidamento dei medesimi, senza il rispetto delle previsioni della legge, “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

Visto il parere dei Revisori dei Conti del Comune di Veglie espresso sul Bilancio di Previsione 2005, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 41 del 23/03/05, in cui si legge: “Suggerisce all’amministrazione di operare una oculata politica della spesa, limitando -così come prevede la legge finanziaria 2005- il ricorso alle consulenze esterne”. Suggerimento già dato dagli stessi Revisori nel parere espresso in data 28 giugno 2004, prot. n. 8232, sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2003, in cui,  fra l’altro, scrivono: “A tal fine il collegio sottopone all’attenzione dell’amministrazione i seguenti suggerimenti: (…) b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente; (…) f) riduzione della spesa per il personale; g) limitazione del ricorso a contratti a termine fuori della dotazione organica e limitazione delle consulenze”;

Considerato che:

  • dagli atti dell’Amministrazione Comunale, a conoscenza del sottoscritto, non risulta che l’incarico sia stato preceduto da “un accertamento reale” da parte del Segretario Generale, figura apicale dell’Ente, e che il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole alle due delibere semplicemente “dando atto che nell’ambito dell’amministrazione non è presente alcuna risorsa umana che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate”, e che queste nella delibera n. 14/05 sono indicate nella collaborazione “all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo” del Sindaco;

  • le prestazioni individuate nel Decreto sindacale n. 33/05 per un aiuto al Sindaco nel suo compito di indirizzo e controllo dell’ente (“1. collaborazione con il Segretario comunale per la razionalizzazione dell’organizzazione della struttura amministrativa e la definizione della macrostruttura dell’ente; 2. individuazione di interventi che consentano di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, con particolare riferimento ai procedimenti urbanistici; 3. individuazione di risorse finanziarie per il cofinanziamento dei progetti comunali; 4. monitoraggio ed eventuale revisione del programma triennale dei lavori pubblici; 5. attui un monitoraggio delle spese al fine di evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio anche mediante una puntuale ricognizione del contenzioso ed una verifica dei contratti in essere”) sono tutte prestazioni  già in capo a funzionari interni di cui è dotata la struttura organizzativa dell’ente: la prima, la seconda, la quarta e la quinta prestazione, sono di competenza del Segretario-Direttore Generale, dei Dirigenti del Settore Urbanistica e dei Lavori Pubblici, e dei Revisori dei Conti;

  • non risulta che il Segretario-Direttore Generale, i suddetti Dirigenti e i Revisori dei Conti abbiano sottoscritto documento in cui dichiarino di non essere in grado di poter svolgere i suddetti compiti di cui nel Decreto sindacale n. 33/05 e di aver bisogno di collaborazione per la quantità del lavoro o per particolari problemi nello svolgimento delle loro funzioni;

  • non risulta altro documento sottoscritto dal Sindaco con il quale spieghi perché ha bisogno di nominare nel suo staff una figura di “alto profilo professionale” con i compiti tecnici già sopraddetti ed elencati;

  • pur volendo considerare come motivo principale della nomina la terza prestazione (individuazione di risorse finanziarie per il cofinanziamento dei progetti comunali), deve rilevarsi che questa è tipica attività politica e non c’entra nulla con l’attività di “indirizzo e controllo”, prevista dall’atto di indirizzo della costituzione dell’ufficio di staff (Del. G. n. 14). Infatti, la mansione di collaborazione nell’individuazione di risorse finanziarie a favore dell’Ente non è presente, correttamente, nell’atto di costituzione dello staff, perché compito tipico di ruoli politici (Sindaco e Assessori capaci);

Visto il Decreto sindacale n.40 del 7 giugno 2005 con cui è stato nominato Direttore Generale, il dott. Cannazza, Segretario Generale del Comune di Veglie;

Letto quanto riportato dalla Delibera di  Giunta n. 17/05 circa la spesa (€. 10.680,00 per 7mesi): “il collegio dei revisori dei conti ha espresso valutazione favorevole in ordine al conferimento del presente incarico, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 42, della legge 311/2004, come evidenziato specificatamente nella nota di attestazione allegata al presente atto”, a cui bisogna aggiungere la spesa per la nomina del Direttore Generale del Comune di Veglie;

Precisato che il sottoscritto non intende sostituirsi alla Corte dei Conti, cui è anche indirizzata la presente interpellanza, che valuterà se l’affidamento del suddetto incarico “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”,

nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere comunale, chiede di sapere dal Sindaco:

  • se e quando “l’affidamento dell’incarico (è stato preceduto) da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in grado di adempiere l’incarico”; se l’accertamento reale non c’è stato, perché;

  • quali sono “gli eventi straordinari” che l’hanno spinta a conferire il suddetto incarico;

  • se “l’evento straordinario” sono le preoccupazioni personali del Sindaco Fai per lo svolgimento del ruolo (un ruolo nuovo, difficile e complesso, ma liberamente scelto dall’attuale Sindaco), perché ha pensato di imputare la spesa  per l’incarico all’Ente e non a parte della sua indennità di sindaco;

  • quale è il suo parere sui collaboratori interni;

  • perché i Revisori dei Conti prima hanno suggerito all’Amministrazione di operare una oculata politica della spesa, limitando -così come prevede la legge finanziaria 2005- il ricorso alle consulenze esternee poi al Sindaco Fai hanno dato parere favorevole ad una consulenza esterna per compiti già assolvibili dal personale interno.

 Con Osservanza

Veglie 15.06.2005

Il consigliere

prof. Antonio Greco

 

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