(Leggi anche la replica del sindaco Fernando Fai) Interpellanza sulla nomina del dr. Cosimo Casilli a consulente esterno
Oggetto: Decreto Sindacale n. 33 del 25 maggio 2005 del Sindaco di Veglie : “Attività di consulenza per l’Ufficio di staff del Sindaco – Conferimento incarico”.
Il Sindaco di Veglie ha nominato, con Decreto Sindacale n. 33 del 23 maggio
2005, il Dr. Cosimo Casilli, attuale Direttore Generale della
Provincia di Lecce, componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco, fino al
31/12/2005, con un impegno di spesa pari ad € 10.680,00 e con compiti di
indirizzo e controllo dell’Ente-Comune, previa acquisizione
dell’autorizzazione del Presidente della Provincia, sen. Giovanni
Pellegrino, rilasciata secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.lgv.
165/01.
Con Osservanza Veglie 15.06.2005
Si allega l'Interpellanza consiliare - Decreto Sindacale n. 33/05 Oggetto: interpellanza - art.31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il sottoscritto consigliere comunale rivolge al Sindaco la seguente interpellanza. Lette le Delibere di Giunta Comunale nn. 14 e 17/05 aventi per oggetto, rispettivamente, “Costituzione Ufficio Staff – Atto di Indirizzo” e “Conferimento incarico di consulenza per l’Ufficio di Staff del Sindaco – Presa d’atto del Decreto Sindacale di nomina n. 33 del 23..05.2005 e il Decreto sindacale n. 33/05 del 23.05.05”; Letto il Decreto sindacale n. 33 del 23 maggio 2005 avente per oggetto: “Attività di consulenza per l’ufficio di staff del Sindaco – Conferimento incarico”, con il quale “è conferito incarico di consulente del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo” al dr. Cosimo Casilli, attualmente Direttore Generale della Provincia di Lecce; Premesso che nessun dubbio può sussistere circa la specifica professionalità del Direttore della Provincia nominato consulente a Veglie; Vista la legge n. 311/2004, art. 1 commi 11 e 42, che per chiarezza si riportano: “11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”. Letta la Relazione allegata alla Delibera della Corte dei Conti n. 6 del 15 febbraio 2005 recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.311 in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza” e in particolare: “(…) L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in grado di adempiere l’incarico”. “(…)dispone che il conferimento dell’incarico deve essere adeguatamente motivato ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari”. “(…)I commi 11 e 42 (…) prevedono che l’affidamento dei medesimi, senza il rispetto delle previsioni della legge, “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. Visto il parere dei Revisori dei Conti del Comune di Veglie espresso sul Bilancio di Previsione 2005, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 41 del 23/03/05, in cui si legge: “Suggerisce all’amministrazione di operare una oculata politica della spesa, limitando -così come prevede la legge finanziaria 2005- il ricorso alle consulenze esterne”. Suggerimento già dato dagli stessi Revisori nel parere espresso in data 28 giugno 2004, prot. n. 8232, sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2003, in cui, fra l’altro, scrivono: “A tal fine il collegio sottopone all’attenzione dell’amministrazione i seguenti suggerimenti: (…) b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente; (…) f) riduzione della spesa per il personale; g) limitazione del ricorso a contratti a termine fuori della dotazione organica e limitazione delle consulenze”; Considerato che:
Visto il Decreto sindacale n.40 del 7 giugno 2005 con cui è stato nominato Direttore Generale, il dott. Cannazza, Segretario Generale del Comune di Veglie; Letto quanto riportato dalla Delibera di Giunta n. 17/05 circa la spesa (€. 10.680,00 per 7mesi): “il collegio dei revisori dei conti ha espresso valutazione favorevole in ordine al conferimento del presente incarico, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 42, della legge 311/2004, come evidenziato specificatamente nella nota di attestazione allegata al presente atto”, a cui bisogna aggiungere la spesa per la nomina del Direttore Generale del Comune di Veglie; Precisato che il sottoscritto non intende sostituirsi alla Corte dei Conti, cui è anche indirizzata la presente interpellanza, che valuterà se l’affidamento del suddetto incarico “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”, nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere comunale, chiede di sapere dal Sindaco:
Con Osservanza Veglie 15.06.2005
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